Sez. 1, Sentenza n. 8958 del 19/08/1995 (Rv. 493702 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) | Danni prodotti a terzi da un edificio - Valore dello stesso - Incidenza sul rischio o sull'entità della prestazione dell'assicuratore - Esclusione - Disciplina ex art. 1907 cod. civ. - Inapplicabilità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO)
In tema di assicurazione della responsabilità civile per danni prodotti a terzi da cose, il valore dell'edificio per il quale l'assicurato intende essere coperto da assicurazione non incide né sul rischio in senso tecnico (cioè sulla probabilità di verificazione del sinistro), né sulla stessa entità della prestazione dell'assicuratore (e quindi sul premio), in quanto in tale tipo di contratto l'ammontare massimo dell'eventuale esposizione debitoria dell'assicurato - e perciò dell'obbligazione dell'assicuratore di liberarlo dal debito che lo ha colpito - non è determinato in funzione del valore del bene, ma dei danni subiti dal terzo. Ne consegue che in siffatto tipo di assicurazione non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 1907 cod.civ. e l'unica possibilità di introdurre un limite convenzionale alla garanzia prestata dall'assicuratore è costituita dal massimale previsto in contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1907
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)