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Sez. 3, Sentenza n. 1962 del 24/03/1984 (Rv. 434041 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATIVO) - PER DANNI PRODOTTI A TERZI DA UN EDIFICIO - VALORE DELL'EDIFICIO - INCIDENZA SUL RISCHIO O SULLA ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE DELLO ASSICURATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434041-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATIVO) - PER DANNI PRODOTTI A TERZI DA UN EDIFICIO - VALORE DELL'EDIFICIO - INCIDENZA SUL RISCHIO O SULLA ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE DELLO ASSICURATORE - ESCLUSIONE.*

In tema di Assicurazione di responsabilità civile per danni prodotti a terzi da cose, il valore dell'edificio per il quale l'assicurato intende essere coperto da Assicurazione non incide né sul rischio in senso tecnico (cioè sulla probabilità di verificazione del sinistro), né sulla stessa entità della prestazione dell'assicuratore (e quindi sul premio), in quanto in tale tipo di contratto l'ammontare massimo dell'eventuale esposizione debitoria dell'assicurato - e perciò dell'obbligazione dello assicuratore di liberarlo dal debito che lo ha colpito - non è determinato in funzione del valore del bene, ma dei danni subiti dal terzo. (Conf 3246/83, mass n 428140; (Conf 5532/81, mass n 416249).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1898, Cod. Civ. art. 1907

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)