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Sez. 1, Sentenza n. 5532 del 22/10/1981 (Rv. 416249 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - ASSICURAZIONE PER DANNI PRODOTTI A TERZI DA COSE - VALORE DELL'EDIFICIO - INCIDENZA SUL RISCHIO O SULLA ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE DELL'ASSICURATORE E SUL PREMIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416249-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - ASSICURAZIONE PER DANNI PRODOTTI A TERZI DA COSE - VALORE DELL'EDIFICIO - INCIDENZA SUL RISCHIO O SULLA ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE DELL'ASSICURATORE E SUL PREMIO - ESCLUSIONE.*

In tema di Assicurazione di responsabilità civile per danni prodotti a terzi da cose, il valore dell'edificio per il quale l'assicurato intende essere coperto da Assicurazione non incide né sul rischio in senso tecnico (e cioè sulla probabilità di verificazione del sinistro) né sulla stessa entità della prestazione dell'assicuratore (e quindi sul premio), in quanto in tale tipo di contratto l'ammontare massimo dell'eventuale esposizione debitoria dell'assicurato - e perciò dell'obbligazione dell'assicuratore di liberarlo dal debito che lo ha colpito - non è determinato in funzione del valore del bene, ma dei danni subiti dal terzo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1898, Cod. Civ. art. 1907

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)