Sez. U, Sentenza n. 5087 del 05/03/2014 (Rv. 629548 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE - ORDINE DEI FARMACISTI ED ALBO PROFESSIONALE | Farmacia legittima - Assoggettamento a regime pubblicistico - Principio della coincidenza della qualità di titolare con quella di gestore della farmacia - Compatibilità con posizioni di diritto soggettivo di persone diverse dal titolare - Gestore - Ammissibilità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE - ORDINE DEI FARMACISTI ED ALBO PROFESSIONALE
In tema di farmacie legittime, a norma dell'art. 25 della legge 22 maggio 1913, n. 468 e dell'art. 368 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, l'assoggettamento delle farmacie a regime pubblicistico, con riguardo sia alla preventiva autorizzazione che al successivo controllo da parte dell'amministrazione sulla relativa attività, nonché l'inderogabile principio della coincidenza della qualità di titolare con quella di gestore della farmacia (legge 2 aprile 1968 n. 475 e d.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275), non escludono la configurabilità di posizioni di diritto soggettivo di persone diverse dal titolare-gestore, e, in particolare, non comportano la nullità degli acquisti derivativi "mortis causa" o "inter vivos" che abbiano il loro fondamento nella previsione dell'art. 369 del r.d. n. 1265 del 1934 citato.
Riferimenti normativi: Legge 22/05/1913 num. 468 art. 25, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 368, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 369
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)