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Sez. 2, Sentenza n. 12346 del 27/05/2009 (Rv. 608557 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITÀ - IN GENERE | Art. 12 della legge n. 475 del 1968 - Titolarità di una farmacia - Gestione personale dell'azienda - Necessità - Conseguenze - Successione "mortis causa" - Acquisto automatico dell'azienda da parte del coerede titolare del servizio farmaceutico - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608557-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITÀ - IN GENERE

A norma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 - che ha innovato, sul punto, rispetto alla legislazione precedente - la titolarità di una farmacia deve comprendere inscindibilmente sia il servizio farmaceutico, sia la gestione diretta e personale dell'azienda; ne consegue che, in caso di successione "mortis causa", ove la comproprietà dell'azienda farmaceutica spetti a più coeredi, dei quali solo uno sia stato autorizzato all'esercizio del servizio farmaceutico, quest'ultimo non acquista automaticamente la proprietà esclusiva dell'azienda, in assenza di divisione dell'asse ereditario di cui la farmacia faceva parte.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 475 art. 12, Legge 28/02/1981 num. 34 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1984 num. 892 art. 7 CORTE COST., Legge 08/11/1991 num. 362 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)