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Sez. 1, Sentenza n. 6980 del 22/03/2007 (Rv. 597352 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Terreni agricoli - Determinazione dell'indennità di occupazione - Criterio stabilito dal'art. 20 legge n. 865 del 1971 - Base di calcolo - Valore agricolo medio tabellare - Applicabilità.
Stato
decisa il 2007-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597352-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

L'indennità di occupazione deve essere liquidata secondo una percentuale dell'indennità di espropriazione, e non del valore venale del bene, sia nell'ipotesi in cui sia applicabile il criterio dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, sia nell'ipotesi in cui, avendo il terreno destinazione agricola o comunque non edificatoria, l'indennità debba essere calcolata secondo il criterio di cui all'art. 20 legge n. 865 del 1971, in somma pari, per ciascun anno, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, calcolata in base al criterio del valore agricolo tabellare del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)