Sez. 1, Sentenza n. 6086 del 26/03/2004 (Rv. 571581 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Terreni agricoli - Determinazione dell'indennità di occupazione - Criterio stabilito dal'art. 20 l. n. 865/1971 - Base di calcolo - Valore agricolo medio tabellare - Esclusività - Fattispecie in tema di espropriazione parziale.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
L'indennità per l'occupazione legittima, derivando da un atto legittimo dell'amministrazione autonomo ed indipendente dal titolo in base al quale potrà poi concludersi la vicenda ablativa, deve essere liquidata in ogni caso in base ad un criterio unico ed unitario che, allorquando il terreno occupato ha destinazione non edificatoria, è dettato dall'art. 20, terzo comma, della legge n. 865 del 1971, il quale non collega affatto il meccanismo di calcolo dell'indennità di occupazione a quello di volta in volta applicato per l'indennità di espropriazione, ma dispone, invece, che in ogni caso l'indennità di occupazione va determinata in una somma pari, per ciascun anno, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, calcolata, a norma dell'art. 16 della stessa legge, in base al criterio del valore agricolo medio tabellare. (Nella fattispecie, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso con cui era invocata l'utilizzazione, come base di calcolo, dell'indennità di espropriazione determinata secondo il criterio differenziale previsto, per le espropriazioni parziali, dall'art. 40 della legge n. 2359 del 1865).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)