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Sez. 1, Sentenza n. 13115 del 15/07/2004 (Rv. 574616 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Legittimazione attiva - Del soggetto che si pretenda proprietario in contrasto con le risultanze della procedura ablativa - Presupposti - Prova della qualità di proprietario - Risultanze catastali o richiesta di sanatoria edilizia - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574616-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la legittimazione ad opporsi contro la stima amministrativa delle indennità di espropriazione ed occupazione va presuntivamente riconosciuta non a tutti i soggetti che chiedano e/o ottengano l'accatastamento dei suoli espropriati e/o dei manufatti che su di essi insistono, bensì a chi sia indicato negli atti del procedimento ablativo come proprietario del fondo, e quindi titolare del diritto indennitario, fino a quando non si deduca e dimostri un errore al riguardo; sicché limitatamente a quest'ultimo soggetto non sono necessarie ulteriori allegazioni o prove in ordine alla spettanza del diritto di proprietà, essendo per un verso la sua legittimazione insita nella coincidenza con il soggetto indicato in quella fase come titolare dei diritti indennitari, e, per altro verso, vertendosi in tema di tutela di posizioni creditorie, e non di rivendicazione o, comunque, di azioni di natura reale; invece a chi si pretenda effettivo titolare della proprietà sull'immobile la legittimazione è riconosciuta soltanto in presenza della prova della sua qualità di proprietario, contrastante con quanto risulta dalla procedura ablativa. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso la legittimazione dell'autore di costruzione realizzata sul suolo altrui espropriato, non essendo stata fornita la prova del titolo che superava la regola dell'accessione della proprietà del manufatto alla proprietà del suolo, ai sensi dell'art. 934 cod. civ., né essendo tale prova surrogabile da equipollenti, quali la richiesta di accatastamento dei manufatti o di sanatoria edilizia).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 10, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 13 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)