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Sez. U, Sentenza n. 9 del 04/05/1968 Ud. (dep. 17/07/1968) Rv. 108760 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO -OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA -LEGITTIMO IMPEDIMENTO - PROVA SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI ESECUTIVITA DEL DECRETO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108760-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO -OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA -LEGITTIMO IMPEDIMENTO - PROVA SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI ESECUTIVITA DEL DECRETO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Anche dopo che sia stata emanata la sentenza che ai sensi dell'art. 510 cod.proc.pen. ordina l'esecuzione del decreto penale di condanna, l'opponente il quale non sia comparso ne abbia data alcuna giustificazione della mancata comparizione puo dimostrare di essere stato legittimamente impedito a comparire, purche sia l'impedimento sia il ritardo nel comunicare l'impedimento stesso al giudice siano dovuti a causa fortuita o di forza maggiore, del tutto indipendente dal comportamento dell'opponente che deve essere scevro da colpa, anche nella Forma piu lieve. (Conf. 107971, anno 1968 contra 108247, anno 1968 104602, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)