Sez. 5, Ordinanza n. 1063 del 19/04/1968 Cc. (dep. 16/05/1968) Rv. 107971 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO -OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA -PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO -OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA -PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
In Sede di ricorso per Cassazione, avverso la sentenza di esecutorieta di un decreto penale di condanna, l'imputato puo dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, che non gli abbiano consentito di comparire innanzi al pretore all'udienza fissata per l'esame dell'opposizione, in quanto le particolari caratteristiche del giudizio di opposizione a decreto penale permettono che riguardo ad esso non abbia rigida applicazione la norma dell'art.498 ult.Parte del cod.proc. pen.relativa ai giudizi contumaciali. Tuttavia il caso fortuito o la forza maggiore in tanto possono essere presi in esame dal giudice dell'impugnazione in quanto l'imputato ne offra una rigida, sicura ed esauriente prova e la tardiva comunicazione non sia dovuta a colpa, anche lieve, del medesimo imputato. (V.107334, 107170, 107103, 107102, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)