Sez. 6, Sentenza n. 11500 del 23/05/1980 Ud. (dep. 05/11/1980) Rv. 146489 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - PROVA TARDIVAMENTE DEDOTTA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - PROVA TARDIVAMENTE DEDOTTA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
La norma secondo la quale la prova del legittimo impedimento dello imputato a comparire pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza non invalida il giudizio trova nei giudizi di opposizione al decreto penale di condanna un'applicazione meno rigorosa, in quanto anche dopo la pubblicazione della sentenza puo essere fornita la prova che il caso fortuito o la forza maggiore ha impedito la comparizione dell'opponente in udienza. Tali cause, peraltro, hanno valore giustificativo solo se nella condotta dell'opponente non si riscontrino elementi di colpa, neppure lievissime, sia nella eziologia dell'impedimento sia nell'averne data la prova appena possibile. (Conf 108760, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)