Sez. 1, Sentenza n. 3407 del 10/05/1988 (Rv. 458775 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONI DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - CAVA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONI DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - CAVA.*
Le Disposizioni dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, riguardanti l'indennità di espropriazione di aree a vocazione essenzialmente agricola, non sono applicabili nel caso della espropriazione di un fondo in cui sia presente una cava, non sottratta alla libera disponibilità del proprietario. In tale ipotesi, pertanto, l'indennità va determinata in base alla regola generale dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, e, quindi, tenendo conto del valore venale dell'immobile, incluso quello discendente da detta cava, quale bene munito di una propria autonoma consistenza giuridica ed economica. (V 5401/84, mass n 437104; (V 6550/80, mass n 410334; (V 326/80, mass n 403711).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)