diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12085 del 20/12/1990 (Rv. 470234 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - CAVA.*
Stato
decisa il 1990-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470234-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - CAVA.*

Le Disposizioni dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, riguardanti l'indennità di espropriazione di aree a vocazione essenzialmente agricola, non sono applicabili in caso di espropriazione di un fondo in cui sia presente una cava. In tale ipotesi, pertanto, l'indennità va determinata in base alla regola generale dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e, quindi, tenendo conto del valore venale dell'immobile, incluso quello discendente da detta cava, quale bene munito di una propria autonoma consistenza giuridica ed economica. (V 5401/84, mass n 437104; (V 6550/80, mass n 410334; (Conf 3407/88, mass n 458775).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)