Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13797 del 31/05/2018 (Rv. 649215 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Atto processuale - Espressioni offensive - Esimente di cui all'art. 598 c.p. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
In tema di diffamazione, l'operatività della speciale esimente prevista dall'art. 598 c.p. - con la quale il legislatore ha inteso garantire alle parti del processo e ai rispettivi difensori la più ampia libertà espressiva nell'esercizio del diritto di difesa - è subordinata alla duplice condizione che le espressioni offensive attengano in modo diretto ed immediato all'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni svolte a sostegno della tesi prospettata o per l'accogliemnto della domanda proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 89, Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)