Sez. 3, Ordinanza n. 29193 del 12/11/2024 (Rv. 672668-02)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Espressioni offensive - Esimente di cui all'art. 598 c.p. - Applicabilità nel giudizio civile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
L'esimente prevista dall'art. 598 c.p., per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa, non è applicabile nel processo civile, sia perché l'art. 89 c.p.c. è posteriore alla norma del codice penale, sia perché la predetta disposizione riguarda specificamente il processo civile, con la conseguenza che l'ambito di applicazione del citato art. 598 c.p. resta limitato al procedimento penale e a quello davanti all'autorità amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'esimente nell'ambito del giudizio civile di risarcimento del danno da diffamazione patito da una società in conseguenza della irrituale produzione da parte del lavoratore e del suo avvocato, nel giudizio di impugnativa del licenziamento, di un documento contenente affermazioni denigratorie nei confronti della società datrice di lavoro, già notificato a molti collaboratori e dipendenti della stessa e all'INPS).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)