Sez. 1, Sentenza n. 10423 del 18/05/2005 (Rv. 584037 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi all'autorità giudiziaria - Esimente di cui all'art. 598 cod.pen. - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE
In tema di diffamazione, la speciale esimente contemplata dall'art. 598 cod. pen. "per offese in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alla autorità giudiziaria" , con la quale il legislatore ha inteso garantire alle parti del processo la massima libertà nell'esercizio del diritto di difesa, trova applicazione - a prescindere dalla qualità di imputato del soggetto nei cui confronti sia stata commessa la diffamazione - , anche con riguardo alle offese arrecate mediante la produzione di documenti, sempre che esse riguardino in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia e abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni svolte a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta (fattispecie relativa alla produzione in giudizio, in occasione di un processo contro la criminalità organizzata, di uno schema grafico, che faceva riferimento anche a due società di cui l'attore nel giudizio di risarcimento danni da diffamazione era amministratore unico, schema riprodotto in un quotidiano con il titolo "Ecco le mappe della mafia s.p.a.").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)