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Sez. L - , Ordinanza n. 7702 del 28/03/2018 (Rv. 647671 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Reiterazione di contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo - Identità del lavoratore e dell'impresa utilizzatrice - Contratti in frode alla legge - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647671-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In materia di rapporto di lavoro interinale, tanto ai sensi della l. n. 196 del 1997 quanto del d.lgs. n. 276 del 2003, anche in assenza di un espresso divieto di reiterazione dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo conclusi con lo stesso lavoratore avviato presso la medesima impresa, è sempre possibile una valutazione della relativa vicenda nei termini di cui all'art. 1344 c.c., quando essa costituisca il mezzo per eludere la regola della temporaneità dell'occasione di lavoro che connota tale disciplina; tale finalità fraudolenta può essere desunta anche dalla reiterazione di assunzioni per un prolungato periodo di tempo, indipendentemente dal rispetto, per ciascuno dei singoli contratti, delle indicazioni relative alla sussistenza di esigenze tecniche, produttive e organizzative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/06/1997 num. 196 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)