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Sez. L, Sentenza n. 23684 del 23/11/2010 (Rv. 615634 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Lavoro interinale - Regime giuridico precedente la direttiva comunitaria 1999/70/CEE e relativo alla legge 24 giugno 1997 n. 196 - Reiterazione di contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo concernente il medesimo portatore nei confronti della stessa impresa - Contratti in frode alla legge - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615634-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In materia di rapporto di lavoro "interinale", la mancata previsione nella legge 24 giugno 1997 n. 196 di un divieto di reiterazione dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo conclusi con lo stesso lavoratore avviato presso la medesima impresa utilizzatrice non esclude che per la valida stipulazione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo occorrano in ogni caso esigenze produttive temporanee, essendo ciò imposto non dall'interpretazione della citata legge alla luce della sopravvenuta direttiva comunitaria 1999/70/CEE (che ha previsto espressamente dei limiti all'istituto), ma dall'essenziale temporaneità dell'occasione di lavoro che in ogni caso connota la fattispecie, con la conseguenza che, anche prima della richiamata disciplina comunitaria, possono configurarsi ipotesi di contratti in frode alla legge (art. 1344 cod. civ.), allorché la reiterazione costituisca il mezzo, anche attraverso intese, esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice concernenti la medesima persona del prestatore, per eludere la regola dall'essenziale temporaneità dell'occasione di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Legge 24/06/1997 num. 196 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)