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Sez. 6, Sentenza n. 2588 del 01/06/2000 Cc. (dep. 21/12/2000) Rv. 217635 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE | Declaratoria di inammissibilità - Forma della deliberazione.
Stato
decisa il 2000-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217635-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE

L'istanza di ricusazione deve essere decisa con la forma di cui all'art. 127 cod. proc.pen. soltanto quando debba essere adottata una decisione nel merito, mentre, nell'ipotesi di mera declaratoria di inammissibilità dell'istanza medesima, la deliberazione, giusta il disposto dell'art. 1 cod.proc.pen., deve essere adottata con la forma di cui all'art. 125 cod.proc.pen., ossia con deliberazione assunta in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)