Sez. 5, Sentenza n. 4829 del 11/10/1999 Cc. (dep. 09/12/1999) Rv. 216380 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE | Decisione di inammissibilità - Procedura "de plano" - Ambito di operatività' - Sussistenza del "fumus boni juris" - Procedimento in camera di consiglio - Necessità - Sussistenza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE
In tema di ricusazione, solo quando la dichiarazione ricusatoria risulti "prima facie" infondata, si giustifica la dichiarazione di inammissibilità con la procedura "de plano" e senza ritardo, occorrendo, in caso diverso, e cioè ove appaia un "fumus boni juris" che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, l'adozione della procedura prevista dall'art.127 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)