diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1675 del 26/05/1998 Cc. (dep. 03/07/1998) Rv. 211346 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE | Dichiarazione di inammissibilità - Osservanza delle forme del procedimento camerale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211346-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE

In tema di ricusazione deve essere seguita la procedura prevista dall'art. 127 cod.proc.pen. solo quando la dichiarazione di ricusazione sia assistita da un "fumus boni iuris" che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, non quando sia ritenuta "prima facie" infondata, così da potere essere dichiarata inammissibile con la procedura "de plano".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)