Sez. L, Sentenza n. 17971 del 09/08/2006 (Rv. 591677 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - IN GENERE | Associazione sindacale nazionale Coldiretti - Qualificazione come "organizzazione di tendenza" senza fini di lucro - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - IN GENERE
La Coldiretti, quale organizzazione sindacale di categoria, ha, come tutti i sindacati, forma giuridica di associazione non riconosciuta senza scopi di lucro e la sua partecipazione, nello svolgimento dei suoi compiti associativi sempre più estesi e specializzati, a società di capitali, di cui mantiene il controllo, strumentalmente demandate alla gestione di alcuni settori di attività (quali quello editoriale, del patrimonio immobiliare e dell'assistenza tecnica degli associati), non vale a far perdere a tale sindacato la natura di organizzazione di tendenza "no profit" e a trasformarlo in "impresa" ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., quando non sia dimostrato che l'attività economica svolta dalle società partecipate costituisca il vero oggetto dell'associazione non riconosciuta e che lo scopo associativo sia la ripartizione degli utili tra gli associati. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, con indagine in fatto insuscettibile di riesame in sede di legittimità siccome adeguatamente motivata, aveva accertato che l'attività economica svolta dalle società partecipate dalla Coldiretti aveva natura marginale rispetto agli scopi associativi del sindacato e, perciò, era inidonea ad incidere sull'attività istituzionale dell'associazione stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Costituzione art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)