Sez. 3, Sentenza n. 10804 del 29/10/1998 (Rv. 520217 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Individuazione tramite i motivi dei punti controversi - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Al fine di definire l'ambito della cognizione del giudice d'appello, i motivi dell'impugnazione, oltre ad indicare le ragioni per cui è chiesta una diversa decisione, valgono ad individuare quali dei punti controversi, decisi dal giudice di primo grado, debbono tornare ad essere conosciuti. Consegue che il dovere del giudice di esercitare i propri poteri, reso attuale dall'impugnazione, si arresta là dove terminano i punti controversi di cui è stato chiesto il riesame, sicché il giudice d'appello non ha il dovere di pronunziare sui punti logicamente successivi, se non in quanto ciò sia imposto dalla diversa decisione assunta sui precedenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)