Sez. U, Ordinanza n. 7584 del 20/04/2004 (Rv. 572206 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE | Sentenze soggette a revocazione - Decisione pronunciata nel giudizio di revocazione - Assoggettabilità a revocazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE
Ai sensi dell'art.403 comma I c.p.c., la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione (nella specie, resa in sede di Cassazione) non è assoggettabile ad ulteriore impugnazione per revocazione, contro di essa essendo, viceversa, ammissibili solo - quando previsti - i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. La norma in parola detta, difatti, un principio generale, volto ad evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni, che impediscono la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 403, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)