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Sez. L, Sentenza n. 3104 del 03/03/2001 (Rv. 544376 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE | Sentenze soggette a revocazione - Individuazione - Sentenza ancora applicabile - Revocazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544376-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE

La revocazione è ammessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., contro le sentenze pronunziate in grado di appello e in unico grado, mentre le sentenze di primo grado sono suscettibili di tale rimedio solo quando sia scaduto il termine per l'appello e si tratti di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 art. 394 cod. proc. civ., con la conseguenza che la sentenza ancora appellabile non è in alcun modo suscettibile di revocazione, potendo gli eventuali motivi di revocazione essere fatti valere con l'appello, previsto come rimedio generale e illimitato all'ingiustizia della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)