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Sez. U, Sentenza n. 8591 del 05/09/1997 (Rv. 507594 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI (I.N.A.; I.N.A.M.) | Nullità del rapporto per violazione di norme imperative - Conseguente applicabilità dell'art. 2126 cod. civ. - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie relativa a domanda avente ad oggetto integrazioni retributive,.
Stato
decisa il 1997-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507594-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI (I.N.A.; I.N.A.M.)

Sussiste la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative alle prestazioni di lavoro subordinato a favore di un ente pubblico economico anche se il rapporto è invalido e si deve applicare la norma dell'art. 2126 cod. civ. (Fattispecie relativa a domanda avente ad oggetto integrazioni retributive).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 24/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)