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Sez. U, Sentenza n. 8304 del 29/07/1995 (Rv. 493476 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Nullità del rapporto per violazione di norme imperative - Controversia concernente differenza retributiva - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493476-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ordine alla controversia concernente differenze retributive per lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con un ente pubblico territoriale, non è esclusa dall'eventuale nullità del rapporto per violazione di norme imperative, atteso che, sia pure ai limitati fini della retribuzione, l'art. 2126 cod.civ. pone una "fictio iuris" di validità del rapporto nullo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)