diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 815 del 22/11/1999 (Rv. 531368 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di enti pubblici non economici - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Limiti - Assenza di atto formale di nomina, natura a termine del rapporto, nullità per violazione di norme imperative (divieto di assunzione) - Ininfluenza ai fini della giurisdizione - Fattispecie relativa alla previgente disciplina della giurisdizione in materia.
Stato
decisa il 1999-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531368-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Qualsiasi rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente pubblico non economico costituisce rapporto di pubblico impiego, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (salvi i casi in cui il lavoratore sia inserito in una struttura autonoma dell'ente gestita con criteri di imprenditorialità), non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di rapporto a termine, né che il rapporto sia affetto da nullità per violazione di norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di prestazione di fatto a norma dell'art. 2126 cod. civ. (Fattispecie non soggetta alla nuova disciplina in materia di giurisdizione sui rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)