Sez. L, Sentenza n. 6197 del 22/06/1998 (Rv. 516665 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Giudizio promosso da (o nei confronti di) persona giuridica - Estinzione della persona giuridica nell'intervallo fra due fasi processuali - Impugnazione - Notificazione - Al successore - Necessità - Ricorso per cassazione - Proposto nei confronti della persona giuridica estinta - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Il principio per cui quando tra una fase processuale e l'altra si verifica l'estinzione della persona giuridica che sia parte del giudizio (situazione equivalente alla morte o alla perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, la notificazione dell'impugnazione e l'instaurazione della fase di gravame sono regolate dall'art. 328 cod. proc. civ., mentre è esclusa l'ultrattività del mandato al procuratore costituito, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti della parte colpita dall'evento estintivo anziché del successore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)