Sez. U, Sentenza n. 366 del 14/01/1992 (Rv. 475311 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all'impugnazione - Passiva | Società originariamente parte in causa - Fusione con altra società risultante dalla istanza di notifica della sentenza - Ricorso per Cassazione nei confronti della originaria controparte - Inammissibilità - Costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione - Effetto sanante - Esclusione.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all'impugnazione - Passiva
La parte che propone l'impugnazione non può prescindere dal mutamento di stato della controparte, intervenuto anteriormente alla proposizione dell'impugnazione medesima, salvo che provi di averlo ignorato senza sua colpa. Pertanto, nel caso in cui dall'istanza di notifica della sentenza risulti che la società originariamente parte in causa si è fusa con altra società, dando così luogo ad un ente diverso, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto e notificato nei confronti dell'originaria controparte societaria, e cioè nei confronti di un soggetto non più esistente anziché di quello ad esso succeduto ed agevolmente individuabile dall'esame dell'istanza predetta, restando priva di effetto sanante - in considerazione dell'inesistenza della "vocatio in ius" - l'avvenuta costituzione della società risultante dalla suindicata fusione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)