Sez. 3, Sentenza n. 29667 del 14/06/2002 Ud. (dep. 09/08/2002) Rv. 222115 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Sentenza di condanna - Ordine di rimessione in pristino - Subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione del ripristino - Legittimità.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza della autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, legittimamente può subordinare tale beneficio all'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino, prima previsto dall'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con legge 8 agosto 1985 n. 431, ed ora disciplinato dall'art. 163, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, atteso che detto ordine non ha natura di sanzione amministrativa né di pena accessoria, ma è assimilabile ad una vera e propria sanzione penale, alla cui ottemperanza può pertanto essere subordinato il richiamato beneficio della sospensione condizionale della pena.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)