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Sez. 1, Sentenza n. 2790 del 09/06/1989 (Rv. 463042 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI SOPPRESSI - DEBITI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA REGIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463042-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI SOPPRESSI - DEBITI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA REGIONE - CONDIZIONI.*

Con riguardo alle esposizioni debitorie dei soppressi enti ospedalieri non estinte alla data del 31 dicembre 1985, la disciplina introdotta dagli artt. 7 e segg. del d.l. 19 settembre 1987 n. 382, come modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987 n. 456, costituisce una nuova regolamentazione della materia, abrogativa delle Disposizioni incompatibili, anche relativamente all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento. Pertanto, per detti residui debiti, sempre che la relativa consistenza sia stata accertata dalla regione, con apposita dichiarazione sottoscritta dal Presidente della giunta e trasmessa al ministero del tesoro, la legittimazione passiva deve essere riconosciuta alla regione medesima, non al comune, in applicazione degli artt. 10 e 12 del citato decreto. (V 19/87, mass n 449829; (V 3812/85, mass n 441395).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 61 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 28/01/1980 num. 18 art. 3, Decreto Legge 19/09/1987 num. 382, Legge 29/10/1987 num. 456 art. 7, Legge 29/10/1987 num. 456 art. 10, Legge 29/10/1987 num. 456 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)