Sez. 3, Sentenza n. 2706 del 22/03/1994 (Rv. 485833 - 01)
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore | Danno derivante da circolazione stradale - Azione surrogatoria nei confronti dell'autore del fatto ed azione diretta nei confronti della società assicuratrice - Surroga dell'istituto gestore dell'assicurazione sociale - Estensione al danno non coperto da garanzia assicurativa - Esclusione.
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore
Tanto nell'azione surrogatoria esercitata ex art. 1916 cod. civ., nei confronti dell'autore del fatto illecito dannoso derivante dalla circolazione stradale, che in quella diretta nei confronti della società esercente l'assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 28 della legge n. 990 del 1969, l'istituto gestore dell'assicurazione sociale non può surrogarsi nei diritti dell'assicurato al risarcimento del danno alla persona - fra cui, eventualmente, il danno morale - che non abbia avuto una copertura assicurativa e da lei non risarcito. (V. sent. n. 37/94 Corte Costituzionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)