Sez. 3, Sentenza n. 7577 del 20/06/1992 (Rv. 477841 - 01)
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore | Estensione al danno non coperto da garanzia assicurativa (es. danno morale sofferto dal lavoratore) - Esclusione.
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore
In tema di surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., opera il principio - che impronta anche la giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 319 del 1989, 356 del 1991 e 485 del 1991), - secondo il quale l'esercizio della relativa azione non deve sacrificare, oltre i limiti imposti dal contenuto del rapporto assicurativo, il diritto dell'assicurato all'integrale risarcimento del danno, con la conseguenza che non può estendersi anche al danno non coperto dalla garanzia assicurativa, quale il danno morale patito dal lavoratore - a cagione di un infortunio sul lavoro imputabile a penale responsabilità di terzi - e non compreso nell'indennizzo corrisposto dall'I.N.A.I.L..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)