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Sez. 3, Sentenza n. 933 del 26/01/1995 (Rv. 489984 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE | Quietanza a saldo - Natura - Effetti - Negozio dispositivo-abdicativo o transattivo - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489984-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE

La quietanza cosiddetta "a saldo" esprime, di regola, il semplice convincimento soggettivo del creditore di essere stato soddisfatto di ogni sua spettanza ed ha valore di documento probatorio limitatamente alla somma della quale attesta la ricezione, senza peraltro assumere i caratteri del negozio dispositivo - abdicativo o transattivo -, tranne che, in base a particolari elementi di fatto, che devono essere individuati nella motivazione, si evidenzi la volontà abdicatoria del dichiarante in relazione ad altri importi dovuti per il medesimo titolo - oltre quelli indicati come percepiti - o la volontà comune delle parti, in relazione ad un dissenso, sia pure potenziale, su un determinato rapporto giuridico, di evitare ogni contesa mediante reciproche concessioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)