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Sez. 3, Sentenza n. 287 del 29/01/1973 (Rv. 362168 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - PROVOCATA - EFFICACIA PROBATORIA - QUALIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI FATTI - PRECLUSIONE - INSCINDIBILITA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DI UN CONTRATTO E DEL RELATIVO RAPPORTO OBBLIGATORIO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1973-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362168-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - PROVOCATA - EFFICACIA PROBATORIA - QUALIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI FATTI - PRECLUSIONE - INSCINDIBILITA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DI UN CONTRATTO E DEL RELATIVO RAPPORTO OBBLIGATORIO - LEGITTIMITA.*

Il contenuto proprio della confessione giudiziale, provocata con l'interrogatorio formale, consiste nella dichiarazione della verita di fatti specificamente indicati, e non gia nella qualificazione giuridica di tali fatti, ovvero nell'interpretazione e nella valutazione di essi, che invece e compito proprio del giudice. Pertanto, il problema dell'eventuale scissione del contenuto della confessione si pone soltanto in relazione a piu fatti con tale atto affermati o negati, ma non puo nemmeno prospettarsi riguardo ad un fatto ed alla qualificazione giuridica attribuitagli dal dichiarante, essendo per se irrilevanti le conseguenze che la parte ritiene debbano trarsi dai fatti ch'essa riconosce. Ne consegue che il giudice di merito non viola alcuna norma di diritto quando accetta in base alla confessione quale sia stato il testuale contenuto delle dichiarazioni scambiate fra le parti in relazione alla stipulazione di un contratto e, in virtu di tali dichiarazioni, determina l'esistenza di un vincolo contrattuale e di un rapporto obbligatorio, anche se colui che ha reso la confessione neghi di aver assunto alcuna obbligazione con le dichiarazioni da lui riferite. (V 2792/69, mass n 342553; 1242/69, mass n 339867).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2734, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)