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Sez. U, Sentenza n. 2432 del 19/03/1997 (Rv. 503107 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Autorizzazione all'integrazione salariale ordinaria e straordinaria - Trasformazione degli interessi legittimi in diritti soggettivi - Controversie relative al diniego dell'autorizzazione - Devoluzione al giudice amministrativo - Annullamento d'ufficio o revoca - Degradazione dei diritti soggettivi ad interessi legittimi - Controversie - Devoluzione al predetto giudice.
Stato
decisa il 1997-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503107-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In tema di integrazione salariale, tanto quella ordinaria autorizzata dall'I.N.P.S., quanto quella straordinaria autorizzata dal Ministero del lavoro, l'insorgenza di posizioni di diritto soggettivo in correlazione alla disciplina normativa di detta integrazione, come tali tutelabili dinanzi al giudice ordinario, postula il provvedimento amministrativo di autorizzazione dell'integrazione medesima, il quale costituisce atto di natura discrezionale e di portata costitutiva, mentre, prima di siffatto provvedimento, il datore di lavoro ed il lavoratore sono portatori di meri interessi legittimi, rispetto ai benefici discendenti dalla suddetta disciplina. Consegue che - mentre nel caso di diniego dell'autorizzazione sussiste la necessità di adire il giudice amministrativo (sia per il datore di lavoro, che insorga contro tale diniego, sia per i lavoratori, che possono essere interessati anche essi dall'ammissione) - invece, una volta emanato il provvedimento autorizzatorio, sorgono in capo agli interessati, posizioni di diritto soggettivo, tutelabili in quanto tali innanzi al giudice ordinario. Ove poi tale provvedimento venga annullato d'ufficio o revocato, le suddette posizioni di diritto soggettivo degradano in interessi legittimi, la cui tutela, ove sia dedotta l'illegittimità dell'annullamento o della revoca, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre solo successivamente, a seguito di esito favorevole del giudizio amministrativo, potrà essere adito il giudice ordinario allo scopo di ottenere la prestazione negata.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)