diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3257 del 15/12/2006 Cc. (dep. 30/01/2007) Rv. 236037 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di frode fiscale - Truffa - Rapporto di specialità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236037-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Sussiste il rapporto di specialità tra il delitto di frode fiscale (art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e quello di truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), in quanto esso è connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata; inoltre, in tal senso depongono i meccanismi della repressione penal-tributaria e i connessi incentivi al "ravvedimento", in particolare la esclusione della rilevanza del tentativo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 274 del 2000 e del concorso di persone ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 274 del 2000, che escludono che possano ascriversi anche a titolo di truffa ai danni dello Stato quelle condotte che previste e sanzionate nel D.Lgs. n. 274 del 2000, non hanno altra diretta finalità che l'evasione o l'elusione della obbligazione tributaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)