diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 777 del 03/11/1981 Ud. (dep. 25/01/1982) Rv. 151805 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - IN GENERE - CONCORSO DI COLPA DELLA PERSONA OFFESA - STATUIZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151805-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - IN GENERE - CONCORSO DI COLPA DELLA PERSONA OFFESA - STATUIZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La statuizione del giudice di merito circa la sussistenza o meno del concorso di colpa della persona offesa e, nell'affermativa, sul grado di colpa concorrente, costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in Cassazione se non per vizio di motivazione. (Conf mass n 139927; (Conf mass n 139063; (Conf mass n 138875).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)