Sez. 6, Sentenza n. 41204 del 08/06/2017 Cc. (dep. 08/09/2017) Rv. 270981 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Procedimento per l'applicazione di misure patrimoniali - Titolare di un diritto personale di godimento sul bene oggetto della proposta di confisca - Violazione del diritto ad intervenire nel giudizio - Conseguenze - Invalidità della confisca - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione, la violazione del diritto del titolare di un diritto personale di godimento a partecipare al giudizio per l'applicazione di misure patrimoniali sul bene, previsto dall'art. 23, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non determina l'invalidità della confisca eventualmente disposta, ma legittima il medesimo soggetto a proporre incidente di esecuzione per far valere le stesse ragioni che avrebbe potuto prospettare prima dell'adozione del provvedimento di ablazione. (In motivazione la Corte ha chiarito che la priorità del diritto personale di godimento e la buona fede del suo titolare non incidono sulla permanenza della confisca, cui consegue "ex lege" l'estinzione di tale diritto, ma rilevano ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)