Sez. 6, Sentenza n. 4924 del 12/11/2024 Cc. (dep. 06/02/2025) Rv. 287630-01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione - Terzo che vanta un diritto reale di garanzia sui beni sequestrati - Obbligo di citazione - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo che vanta diritti reali di garanzia sui beni in sequestro, a norma dell'art. 23, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'art. 5, comma 7, legge 17 ottobre 2017, n. 161, dev'essere citato nel giudizio di prevenzione finalizzato all'applicazione della confisca, nell'ambito del quale ha diritto di chiedere il riconoscimento del proprio credito, ma non è un litisconsorte necessario, posto che l'inosservanza della previsione citata non è sanzionata da nullità e che egli ha comunque la possibilità di far valere la propria pretesa nel procedimento di verifica di cui agli artt. 57 e ss. d.lgs. n. 159 cit.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 5 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)