Sez. 5, Sentenza n. 17822 del 28/01/2025 Cc. (dep. 12/05/2025) Rv. 288127-02
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione - Terzo proprietario in forza di sentenza penale irrevocabile - Declaratoria di nullità dell’atto di trasferimento in favore del proposto - Intervento nel procedimento ex art. 23, comma 2, cod. proc. pen. - Necessità - Conseguenze - Valutazione del giudice della prevenzione - Contenuto.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo che vanta il diritto di proprietà sui beni in sequestro, in virtù di una sentenza del giudice penale passata in giudicato che ha dichiarato la nullità degli atti di disposizione dei beni in favore dell'imputato, dev'essere chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione finalizzato all'applicazione della confisca, nell'ambito del quale può chiedere la restituzione dei beni. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel procedimento di prevenzione, il giudice dovrà verificare che si tratti degli stessi beni sottoposti a sequestro e apprezzare i fatti accertati con la sentenza penale definitiva, i quali potrebbero determinare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della confisca).
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)