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Sez. L, Sentenza n. 12161 del 19/08/2003 (Rv. 566001 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Valutazione comparativa del comportamento delle parti - Necessità - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566001-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico - sociale del contratto, dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto e degli interessi delle parti. Tale valutazione, avendo per oggetto un apprezzamento di fatto, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore il quale, a seguito di inadempimento del datore di lavoro consistente nel diniego del suo diritto all'uso dell'autovettura aziendale, aveva reagito con alcuni giorni di assenza dal posto di lavoro; la Corte ha rinviato al giudice di merito perché effettuasse il necessario giudizio di comparazione relativo al rapporto tra inadempimento del datore ed inadempimento del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)