Sez. L, Sentenza n. 15362 del 09/08/2004 (Rv. 577578 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE | Responsabilità civile del datore di lavoro ex art.2049 cod.civ. - Esistenza di uno stabile rapporto di lavoro subordinato - Necessità - Esclusione - Inserimento anche occasionale nell'organizzazione aziendale - Sufficienza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE
Per la sussistenza della responsabilità dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. non è necessario che le persone che si sono rese responsabili dell'illecito siano legate all'imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)