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Sez. 3, Sentenza n. 3616 del 24/05/1988 (Rv. 458906 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - STABILE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458906-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - STABILE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Nel corso di attività imprenditoriale, sussiste a carico dell'imprenditore la responsabilità ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. per gli Atti illeciti, produttivi di danni a terzi, compiuti dalle persone che, indipendentemente dall'esistenza o meno di uno stabile rapporto di lavoro subordinato, siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale ed abbiano agito, in questo contesto, su richiesta, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore. (V 703/78, mass n 390042; (Conf 1255/77, mass n 384951).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)