Sez. 1, Sentenza n. 2734 del 22/03/1994 (Rv. 485848 - 01)
Responsabilità civile - Padroni, committenti e imprenditori - Esercizio delle incombenze - Mansioni affidate | Incarico - Continuità o formalizzazione in contratti di lavoro, di collaborazione o simili - Necessità - Esclusione - Contegno integrante illecito - Possibilità o agevolazione dalla attività o dal solo atto demandato e poi compiuto sotto il potere di controllo del delegante - Sufficienza.
Responsabilità civile - Padroni, committenti e imprenditori - Esercizio delle incombenze - Mansioni affidate
L'art. 2049 cod. civ., assimilando la posizione del "padrone" a quella del "committente", e poi accomunandoli, per effetto di presunzione di colpa "in eligendo" o "in vigilando", nella responsabilità per il danno arrecato dal domestico o dal commesso nell'esercizio delle incombenze loro affidate, prescinde dalla continuità dell'incarico, nonché dal formalizzarsi di esso in contratti di lavoro, di collaborazione, o simili, mentre considera sufficiente che il contegno integrante illecito sia stato reso possibile o comunque agevolato dalla attività od anche dal solo atto demandato e poi compiuto sotto il potere di controllo del delegante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)