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Sez. 5, Sentenza n. 3936 del 18/03/2002 (Rv. 553119 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Data di trattazione della causa - Comunicazione - Necessità - Istanza per trattazione in pubblica udienza - Nuova comunicazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553119-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la Commissione Tributaria ha il solo obbligo, ex art. 31 del D.L. n. 546/92, di comunicare la data di trattazione della causa, la quale avverrà poi in Camera di Consiglio, o in pubblica udienza, a seconda che una delle parti presenti - o meno - l'istanza di cui all'art. 33 del D.Lgs. citato. Ma, anche in tale ultima evenienza, nessun 'altra comunicazione sarà di per sè dovuta, in quanto, salva l'ipotesi di un differimento, anche in tal caso l'udienza si terrà nel giorno indicato nell'avviso previsto dall'art. 31 cit..

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 33 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/1992 num. 546 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)