Sez. 2, Sentenza n. 1758 del 08/06/1968 (Rv. 333650 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - OMISSIONE OD ERRONEITA- NULLITA DELLA SENTENZA - LIMITI - CORREZIONE DELLA SENTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - OMISSIONE OD ERRONEITA- NULLITA DELLA SENTENZA - LIMITI - CORREZIONE DELLA SENTENZA.*
L'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la nullita della sentenza stessa solo quando le conclusioni in realta formulate non siano state esaminate dal giudice, cosicche sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte. Qualora, invece, risulti dalla motivazione della sentenza che le conclusioni adottate dalle parti, ancorche non trascritte o erroneamente trascritte, siano state esaminate e disattese, il vizio di trascrizione non costituisce che un semplice errore materiale, suscettibile di correzione nelle forme e con le modalita prescritte dalla legge. (Conf. 3031-67, massima n. 330765 486-66, massima n. 320978).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)