Sez. L, Sentenza n. 16628 del 23/08/2004 (Rv. 576093 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Gravità dell'infrazione in relazione alla sanzione inflitta - Giudizio riservato al giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di licenziamento individuale per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il giudizio circa la gravità delle infrazioni commesse dal lavoratore subordinato e la loro attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento implica un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in cassazione se priva di errori logici o giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'impugnativa proposta contro il licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di società di telefonia mobile il quale, oltre a rivelare a un terzo, per motivi disdicevoli, il numero telefonico di un utente, violandone il diritto alla riservatezza, aveva arbitrariamente conservato copia di un documento di altro utente, ufficiale dei carabinieri, per poter vantare una conoscenza con questi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)