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Sez. 1, Sentenza n. 4366 del 25/03/2003 (Rv. 561389 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Contenuto - Lesione del diritto - Illecito - Configurabilità - Prova del danno in "re ipsa" - Esclusione - Conseguenza.
Stato
decisa il 2003-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561389-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

Il diritto alla riservatezza - il cui fondamento normativo va ravvisato, al di là dalla sussistenza di altre e più specifiche previsioni, nell'art. 2 della Carta fondamentale - consiste nella tutela di situazioni e vicende di natura personale e familiare dalla conoscenza e curiosità pubblica, situazioni e vicende che soltanto il relativo protagonista può decidere di pubblicizzare ovvero di difendere da ogni ingerenza - sia pur realizzata con mezzi leciti e non implicante danno all'onore o alla reputazione o al decoro - che non trovi giustificazione nell'interesse pubblico alla divulgazione; la lesione di tale diritto può aversi, sia con riguardo a persona nota, sia ignota, benché, quanto alla prima, può più facilmente operare il meccanismo di cui all'art. 97 della legge d'autore, con la conseguenza che una pubblicazione (nella specie, di fotografie) che avvenga senza il consenso dell'interessato ben può accompagnarsi ad un'esigenza pubblica di informazione, del pari costituzionalmente tutelata. La lesione del suddetto diritto è configurabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., al quale, peraltro, non consegue un'automatica risarcibilità, dovendo il pregiudizio (morale e/o patrimoniale) essere provato secondo le regole ordinarie, quale ne sia l'entità e quale sia la difficoltà di provare tale entità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)